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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E PAGAMENTO DELL’AZIENDA BITTNER+KRULL SOFTWARESYSTEME GMBH (VERSIONE 01.04.2003)

I. GENERALE

Le seguenti clausole trovano esclusiva applicazione nella circolazione giuridica commerciale, cioè per aziende ai sensi del § 14 BGB (Codice civile tedesco). L’azienda Bittner+Krull Softwaresysteme GmbH (di seguito B+K) esegue le proprie prestazioni (fra cui vendita, consegna) esclusivamente in conformità con le seguenti condizioni di contratto, che il cliente, con la presente, riconosce.  Condizioni generali di contratto che siano in conflitto con quanto qui enunciato, vengono con la presente espressamente contraddette. Non sono da considerarsi riconosciute nemmeno nel caso in cui B+K non vi si opponga dopo la ricezione. Gli accordi che divergano da tali condizioni di contratto e che non siano stati conclusi con un rappresentante autorizzato, sono efficaci se espressamente confermati da B+K. Queste condizioni di contratto non hanno alcuna validità per la concessione di licenze, prestazioni di consulenza o contratti di manutenzione.

II. PREZZI

Le forniture e prestazioni vengono eseguite conformemente ai prezzi e alle condizioni degli accordi scritti. I prezzi ivi indicati sono vincolanti. Le spese di evasione, confezione e spedizione vengono addebitate separatamente. I prezzi si intendono al netto dell'IVA in vigore al momento della fatturazione. Qualora fra l’invio dell’offerta o l’accettazione dell’ordine e la consegna/prestazione intercorrano più di quattro mesi, B+K è autorizzata ad adeguare il corrispettivo per i suoi prodotti o prestazioni all’aumento dei costi che si sia nel frattempo verificato.

III. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Ove non diversamente concordato, le fatture di B+K devono essere pagate subito dopo il loro ricevimento. Il 40% del prezzo di acquisto deve essere pagato al momento della conferma d'ordine, il 50% alla consegna e il resto subito dopo la notifica di abilitazione al funzionamento. Qualora l’allestimento dei sistemi subisca un ritardo di oltre un mese sulla data prevista di consegna, per cause non imputabili a B+K, il saldo deve essere eseguito dopo un mese dalla dichiarazione di abilitazione al funzionamento.

2. Un pagamento si intende effettuato nel momento in cui B+K abbia disponibilità dell’importo. Per quanto riguarda il pagamento tramite assegni, lo stesso si intende effettuato nel momento in cui l’assegno è stato incassato e accreditato. B+K si riserva espressamente la facoltà di non accettare assegni. L’accettazione di assegni avviene sempre solo salvo buon fine o pro solvendo  Di norma, le cambiali non vengono accettate. In caso di accettazione di assegni salvo buon fine, i costi e/o le spese da ciò derivanti sono a carico del cliente e devono essere saldate immediatamente.

3. Qualora il cliente si trovi in difficoltà di pagamento (§ 321 BGB), il che si verifica in particolare nel caso di assegni protestati o ritardo di pagamento per consegne pregresse, B+K è autorizzata a subordinare ulteriori prestazioni (per es. ulteriori consegne) al pagamento anticipato o al rilascio di garanzie inequivocabili (p. es. garanzie bancarie) di importo pari di volta in volta alla(e) consegna(e) o prestazione(i) da effettuare o a rifiutare le prestazioni e a recedere dal contratto.

4. Il cliente è autorizzato alla compensazione, qualora vengano fatte valere delle contropretese, solo nel caso in cui le contropretese di B+K non vengano contestate o siano state accertate e passate in giudicato. Ciò non vale per diritti derivanti da difetti.

5. Qualora un pagamento del cliente non basti a estinguere tutti i crediti di B+K, i pagamenti verranno di volta in volta accreditati ai sensi del § 366 II BGB.  Il § 366 I BGB (diritto di determinazione della prestazione) viene con la presente derogato.

IV. CONSEGNA E ACCETTAZIONE

1. Ove non diversamente concordato, è determinante per l’entità della consegna/prestazione la conferma scritta di B+K in abbinamento alle presenti Condizioni generali di contratto. Le date e termini di consegna sono da intendersi come concordati in modo vincolante solo se B+K li abbia confermati per iscritto come vincolanti. B+K è autorizzata a eseguire la prestazione da fornire sotto forma di consegne parziali.

2. Qualora B+K non sia in grado di rispettare un termine di consegna concordato per cause ad essa non imputabili, p. es perché al di fuori dell’area di controllo di B+K e non evitabili tramite l’assunzione di ragionevoli misure preventive (come interventi delle autorità, anomalie di funzionamento, lotte sindacali, perdita di importanti mezzi di lavoro e di trasporto, condizioni atmosferiche), B+K non ne risponde ed è autorizzata a posticipare la consegna (a saldo) per tutta la durata dell'impedimento. Lo stesso vale in caso di approvvigionamento non corretto o non tempestivo, nella misura in cui B+K abbia stipulato una regolare operazione di copertura.

3. In caso di impossibilità di consegna per i succitati motivi, B+K è autorizzata a sciogliersi completamente o parzialmente dal proprio obbligo di adempimento senza risarcimento. B+K si impegna, in caso di interruzione della fornitura, ad informare tempestivamente il cliente e a rimborsare tempestivamente le relative controprestazioni già effettuate dal cliente.

4. Qualora un termine di consegna concordato non venga rispettato da B+K per motivi diversi da quelli sopra enunciati e qualora la consegna non avvenga nemmeno entro un adeguato periodo di proroga da fissarsi a cura del cliente, quest'ultimo è autorizzato a recedere dal contratto o, d’accordo con B+K, a far realizzare a spese di quest’ultima e da un’altra azienda la fornitura non eseguita nei termini prefissati.

5. Qualora B+K debba fornire un software personalizzato, l’accettazione dello stesso prevede l’esecuzione di un ciclo efficace di prova, se dovuto, nel luogo di installazione e in presenza del cliente.

V. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

1. Il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce viene trasferito al cliente con la consegna, in caso di vendita con trasporto con la consegna della cosa allo spedizioniere o alla persona o azienda altrimenti incaricata dell'esecuzione del trasporto. Il trasferimento avviene altresì qualora il cliente sia in ritardo con l'accettazione.

VI. GODIMENTO, MODIFICA, AMPLIAMENTO

1. B+K non trasmette al cliente alcun diritto di godimento e di utilizzo che esuli dal godimento non esclusivo e non trasmissibile del pacchetto software ricevuto e relativa documentazione. Ogni ulteriore godimento e utilizzo, ma anche modifica, elaborazione e riproduzione, nonché ogni tipo di soppressione di difetti è contrario alle condizioni di contratto e obbliga il cliente al risarcimento dei danni.

2. Ogni ulteriore tipo di attività di programmazione, come per esempio l’adeguamento a livello tecnico di dati del programma informatico agli scopi d’uso del cliente, nonché l’ampliamento del software, avviene esclusivamente a cura di B+K. L’acquirente può utilizzare illimitatamente le funzioni del programma giù sussistenti e impostarle in base alle necessità operative. Qualora il cliente venda il software, deve cancellare i programmi venduti dall’hardware. Qualora l’acquirente cambi hardware, deve cancellare il programma sull’hardware utilizzato fino a quel momento.

3. La cessione di testi sorgente richiede un particolare accordo scritto. Il cliente non può eliminare o modificare informazioni che rimandino a diritti d’autore, numeri di serie, nonché altre caratteristiche utili all’identificazione di software e produttore. Qualora vengano eseguite delle copie a scopo di archivio, sostituzione o per la ricerca di anomalie, i succitati segni distintivi devono essere applicati anche a queste ultime.

4. Il cliente può cedere il software a termine a terzi, qualora il terzo riconosca gli obblighi del cliente nei confronti di B+K derivanti dalle Condizioni generali di contratto. Durante questo periodo di tempo, il cliente non utilizza il software.

5. Il cliente risponde a B+K di tutti i danni che derivino da una mancata cancellazione e altri tipi di utilizzo non consentiti secondo il diritto d’autore.

VII. DIFETTI

1. B+K presta garanzia per difetti del prodotto entro un anno dalla consegna all'acquirente o dalla comunicazione dell’abilitazione al funzionamento da parte di B+K, con, a propria discrezione, l’eliminazione dei vizi o la sostituzione.

2. Qualora l’adempimento successivo fallisca, il cliente può esigere, di norma, a propria discrezione, la riduzione del corrispettivo (riduzione) o l’annullamento del contratto (recesso). In caso di una minima inadempienza contrattuale, in particolare in caso di difetti minimi, non spetta tuttavia al cliente alcun diritto di recesso.

3. Il termine di prescrizione per i diritti del cliente in caso di difetti è di un anno dalla consegna del prodotto. Ciò non vale in caso i difetti vengano taciuti intenzionalmente.

4. Per quanto concerne le proprietà del prodotto vale fondamentalmente come concordata solo la descrizione del prodotto di B+K.

5. Il cliente non riceve da B+K garanzie in senso giuridico, a meno che le stesse non siano state espressamente concordate.

6. Sulla base della molteplicità delle costellazioni di dati e usi che subentrano nella pratica, nonché di errori d'uso, B+K garantisce solo un’assenza di difetti in senso giuridico. Di conseguenza, non sussiste alcun errore se il software di B+K, secondo la descrizione del prodotto, è idoneo all’utilizzo previsto a tal riguardo. Anche una perdita di dati non può essere completamente esclusa. Il cliente deve, pertanto, salvare i dati ad intervalli di tempo regolari e conservare i supporti necessari (p.es CD-Rom, dischetti, ecc.) per un’eventuale ripristino in caso di perdita dei dati.

7. Il cliente indica i difetti che insorgono nel modo più dettagliato possibile. Per farlo segue le indicazioni di B+K relative all’analisi delle anomalie, in modo che B+K possa farsi una prima idea. Il cliente predispone a proprie spese un accesso on line a B+K per l'analisi delle anomalie e l'eliminazione dei difetti.

8. Il cliente riceve entro una settimana dalla notifica  a B+K un aggiornamento che rimuove il difetto, qualora non lo si sia potuto correggere tramite il collegamento on line. In caso non sia ancora disponibile un aggiornamento completo e B+K lo debba ancora sviluppare, il termine si prolunga di un lasso di tempo che risulti adeguato per entrambe le parti.

9. Qualora l’aggiornamento trasmesso non elimini il difetto, il cliente può fissare a B+K un adeguato periodo di proroga, dichiarando di rifiutare l’eliminazione  del difetto qualora la stessa venga effettuata dopo il decorso del termine. Dopo il decorso del termine, il cliente è autorizzato all’annullamento o alla riduzione, qualora il difetto non sia stato eliminato a tempo debito.

10. Il cliente è autorizzato a recedere dal contratto, nella misura in cui ciò non sia legalmente escluso, o ad ottenere una riduzione del prezzo di acquisto solo dopo l’infruttuoso decorso di un termine adeguato fissato dallo stesso cliente per l’adempimento successivo, a meno che l’apposizione del termine sia non indispensabile secondo le disposizioni di legge (p. es. B+K rifiuta seriamente e definitivamente l’adempimento successivo, oppure era stato concordato un termine di attivazione vincolante che non può essere rispettato da B+K e il cliente ha fatto dipendere la continuità del contratto dalla puntualità dell’attivazione oppure sussistono particolari circostanze che, su valutazione degli interessi di entrambe le parti, giustifichino il recesso immediato. Ciò vale anche qualora il tentativo di adempimento successivo fallisca o non sia ragionevole per il cliente. In questo caso, un’eliminazione dei vizi dopo il secondo tentativo infruttuoso vale come fallita qualora, non in particolare a causa del tipo di oggetto o di difetto o delle altre circostanze, emerga qualcos’altro).

Per eventuali diritti al risarcimento dei danni e diritti alla compensazione delle spese del cliente valgono le disposizioni di cui al paragrafo VIII. In caso un difetto venga colposamente taciuto o in caso di assunzione di una garanzia relativa ad una proprietà della cosa al momento del trasferimento del rischio ai sensi del § 444 BGB (p. es. dichiarazione di B+K che l’oggetto della compravendita al momento del trasferimento del rischio ha una determinata caratteristica e che B+K vuole rispondere per tutte le conseguenze di questo difetto indipendentemente dalla colpa) i diritti del cliente si conformano esclusivamente alle disposizioni di legge.

11. L’eliminazione del difetto non include l'eliminazione di anomalie che possano insorgere in seguito alla normale usura, influssi esterni, errori d'uso o di manutenzione. Si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nei manuali d’uso. In caso d eliminazione dei vizi, B+K si accolla le spese necessarie, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di lavoro e di materiale. Ciò non vale nel caso in cui le spese aumentino, perché la cosa acquistata è stata trasferita dopo la consegna in un’altra filiale commerciale del cliente, a meno che il trasferimento non sia legato all’utilizzo conforme della cosa. La garanzia decade nel momento in cui il cliente apporta autonomamente o tramite terzi delle modifiche a funzioni sostanziali del software. Qualora vengano eseguiti in questi casi degli interventi in garanzia, il cliente paga un rimborso spese, che include, oltre al costo del materiale e del lavoro anche ulteriori spese.

VIII. RESPONSABILITÀ PER RISARCIMENTO DANNI E COMPENSO DELLE SPESE

1. In caso di violazione precontrattuale, contrattuale e/o extra contrattuale degli obblighi, anche per consegna difettosa, fatto illecito e responsabilità del produttore, B+K risponde del risarcimento dei danni e del compenso delle spese solo in caso di dolo, colpa grave e violazione lievemente colposa di un obbligo essenziale del contratto (obbligo contrattuale la cui violazione minacci il conseguimento dello scopo del contratto). Tuttavia la responsabilità di B+K, escluso il caso di dolo, è limitata ai danni contrattualmente prevedibili al momento della stipulazione del contratto. È esclusa la rivendicazione di inutili spese da parte del cliente.

2. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui ai commi 1-3 non valgono in caso di assunzione di una garanzia per le proprietà della cosa, in caso il difetto venga colposamente nascosto, in caso di lesioni della vita, del corpo e della salute o in caso di una pretesa fondata su colpa grave, nonché in caso di responsabilità necessaria ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

3. Tutti i diritti al risarcimento dei danni nei confronti di B+K, nonché dei suoi ausiliari e commessi, indipendentemente dal fondamento giuridico, si prescrivono al più tardi in un anno dalla consegna dell’oggetto al cliente, in caso di responsabilità per atto illecito dalla conoscenza o non conoscenza gravemente colposa delle circostanze a fondamento della pretesa e della persona tenuta al risarcimento. Le regole di questo comma non valgono, e si applicano quindi le disposizioni di legge, in caso di responsabilità per dolo e per i casi citati al comma 4. Hanno la precedenza eventuali termini legali di prescrizione più brevi.

IX. RISERVA DI PROPRIETÀ

1. Il prodotto consegnato rimane di proprietà di B+K fino al saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in essere con il cliente. In caso di comportamento del committente contrario alle condizioni di contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a riprendere l’oggetto della vendita. Il ritiro dell’oggetto della vendita da parte di B+K non significa recesso dal contratto, a meno che B+K non lo abbia espressamente dichiarato per iscritto. Il pignoramento dell’oggetto della vendita da parte di B+K significa sempre un recesso dal contratto. B+K è autorizzata a liquidare l’oggetto della vendita dopo il suo ritiro e il ricavato della liquidazione viene dedotto dai debiti del committente, detratte le relative spese di liquidazione.

2. Il committente è obbligato a trattare con cura l’oggetto dell’acquisto; in particolare, è obbligato ad assicurarlo a proprie spese contro i danni derivanti da incendio, acqua e furto in misura sufficiente a coprire il suo valore da nuovo. Qualora si rendano necessarie delle operazioni di manutenzione e ispezione, il committente deve eseguirle tempestivamente a proprie spese.

3. In caso di pignoramenti o altre ingerenze ad opera di terzi, il committente deve informarne immediatamente B+K per iscritto, in modo che B+K possa intentare un’azione legale ai sensi del § 771 ZPO (Codice tedesco di procedura civile). Qualora il terzo non sia nella condizione di rimborsare a B+K le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione legale ai sensi del § 771 ZPO, il committente risponde per la perdita a noi derivante.

4. Il committente è autorizzato a rivendere l’oggetto dell’acquisto nel corso della normale attività commerciale, cedendo tuttavia fin d’ora a B+K tutti i crediti, per l’ammontare dell’importo finale della fattura (comprensivo di IVA), che gli derivino dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o terzi, e cioè indipendentemente dal fatto che l'oggetto dell’acquisto sia stato rivenduto senza o dopo la lavorazione. Il committente è autorizzato a riscuotere tale credito anche dopo la cessione. È fatta salva la facoltà di B+K di riscuotere autonomamente il credito. B+K si impegna, tuttavia, a non riscuotere il credito, fintantoché il committente adempia ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai corrispettivi incassati, non cada in mora di pagamento e non sia stato presentato in particolare alcun ricorso per fallimento o procedura di concordato o insolvenza o sussista una sospensione dei pagamenti. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, B+K può esigere che il committente renda noto a B+K i crediti ceduti e relativi debitori, dia tutte le informazioni necessarie alla riscossione, consegni tutta la documentazione a ciò inerente e notifichi ai debitori (terzi) la cessione.

5. La lavorazione o trasformazione dell’oggetto dell'acquisto da parte del committente viene sempre eseguito per B+K. Qualora l’oggetto della vendita venga lavorato unitamente ad altri oggetti non di nostra proprietà, B+K acquisisce la comproprietà sul nuovo oggetto in relazione al valore dell’oggetto della vendita (importo finale fatturato, comprensivo di IVA) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per il resto, vale per l’oggetto derivante dalla lavorazione quanto applicabile all'oggetto della vendita consegnato con riserva.

6. Qualora l’oggetto della vendita venga mischiato in modo indivisibile con altri oggetti non di proprietà di B+K, acquisiamo la comproprietà sul nuovo oggetto in relazione al valore dell’oggetto della vendita (importo finale fatturato, comprensivo di IVA) rispetto agli altri oggetti mischiati al momento della commistione. Qualora la commistione avvenga in modo tale che l’oggetto del committente ne rappresenti l’oggetto principale, si conviene che il committente trasferisca a B+K la comproprietà in modo proporzionale. Il committente conserva per B+K la proprietà esclusiva o comproprietà in tal modo derivata.

7. Il committente cede a B+K anche i crediti che derivino nei confronti di terzi dal collegamento dell'oggetto della vendita con un fondo, a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti.

8. Su richiesta del committente, B+K si impegna a rilasciare le garanzie di sua competenza solo se il valore realizzabile delle garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da rilasciare spetta a B+K.

X. FORO COMPETENTE

Foro competente è per entrambe le parti Monaco, qualora entrambe le parti siano commercianti ai sensi del codice tedesco di commercio.

XI. CLAUSOLE FINALI

1. Vige il diritto della Repubblica Federale di Germania. Non trovano applicazione le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.

2. Qualora una delle precedenti clausole fosse o divenisse inefficace, non verrebbe per questo intaccata l'efficacia delle restanti disposizioni. La regolamentazione totalmente o parzialmente inefficace deve essere sostituita con una regolamentazione il cui esito economico si avvicini il più possibile a quello della normativa inefficace.

3. Qualora una delle precedenti clausole diventi inefficace a seguito di una sentenza modificata dopo la conclusione del contratto, la stessa verrà sostituita da quella regolamentazione che si avvicini il più possibile all’obiettivo economico desiderato.